Release [diritto]riassuntino ;)

Dev1.matrix

Utente Normale
Autore del topic
22 Agosto 2012
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DIRITTO​
Norma giuridica vuol dire regola di diritto.
FUNZIONI DEL DIRITTO sono due:​
1. garantire (=assicurare) lB]la pacifica convivenza[/B] (=stare insieme in pace) delle persone.
2. organizzare e disciplinare l'attività dello stato (=dice le cose da fare e come farle)
I CARATTERI DELLE NORME GIURIDICHE​
Le norme giuridiche presentano tre caratteri comuni:
1. generalità (si rivolgono a tutti);
2. imperatività (valgono in modo categorico, devono essere rispettate assolutamente);
3.a strattezza (non si riferiscono ad un caso specifico)
DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO​
Si hanno due tipi di diritto:
1. diritto oggettivo che è l'insieme delle norme giuridiche (cioè di tutte le leggi);
2. diritto soggettivo che è il diritto che appartiene ad una persona che può avere una pretesa.
Rapporto giuridico: è una relazione tra due o più persone (ad es. il rapporto tra venditore e acquirente, tra lavoratore e datore di lavoro (il “padrone”)) ed è regolato dal diritto soggettivo.
OBBLIGO diverso da ONERE
ONERE: sacrificio da sopportare per ottenere un vantaggio
LE PERSONE FISICHE

Persone fisiche: sono le persone come noi e hanno un diritto da quando respirano.
Differenza tra residenza, domicilio e dimora.
Residenza: dove una persona dichiara di vivere
Domicilio: dove una persona ha affari o interessi (di solito dove abita)
Dimora: dove una persona si trova in modo transitorio (=per poco tempo)
Una persona in Italia è morta quando non respira più e non ha più attività cerebrale.
Una persona può essere:
SCOMPARSA: quando si allontana dalla residenza o domicilio (casa) e non si hanno più notizie e il tribunale nomina un curatore;
ASSENTE: la persona non dà più notizie di sé da almeno due anni
MORTE PRESUNTA: viene dichiarare(=detta) dopo 10 anni dalla scomparsa.
CAPACITA' GIURIDICA = è la capacità di avere diritti e doveri.
La capacità giuridica vale per tutti gli individui, si acquista quando si nasce e si perde solo quando si muore.
CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità di fare valere con la propria volontà i propri diritti e si acquista (=ottiene) solo con la maggiore età.