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Release Diritto e Informatica

K

Keogh

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Diritto e Informatica

Ergonomia

Il termine ergonomia indica l'insieme delle regole pratiche, degli strumenti e degli accorgimenti che consentono di creare un ambiente di lavoro sicuro e confortevole.
La legge 626 del 1994 in materia di sicurezza, si occupa anche della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal lavoro al computer.
Sono presi in considerazione i fattori del lavoro con un computer e le precauzioni da adottare; più precisamente:
- obblighi del datore di lavoro
- organizzazione del lavoro
- svolgimento quotidiano del lavoro
- sorveglianza sanitaria
- informazione e formazione
- consultazione e partecipazione
- adeguamento alle norme
- prescrizioni minime per attrezzature e ambiente.

La stessa legge fissa inoltre le prescrizioni minime per le attrezzature e l'ambiente nelle situazioni di lavoro che prevedono l'utilizzo di computer.

1. ATTREZZATURE

a) Osservatore generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
I Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare disturbo all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o
delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani
e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso
della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale
posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili devono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE

a) Spazio
II posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle i, fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/ì di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi devono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Salute

I rischi per la salute delle persone che lavorano per un tempo prolungato davanti al computer sono principalmente legati a:
- mal di schiena dovuto a posture errate durante il lavoro;
- danni ai polsi causati dall'uso prolungato della tastiera;
- bruciore agli occhi e disturbi visivi causati da una cattiva illuminazione dell'ambiente o dall'uso di schermì non adatti;
- dolori articolari e muscolari, in particolare al collo e alle spalle.
La prima regola per evitare questi fastidi è sicuramente organizzare in modo ottimale la propria postazione di lavoro, all'interno di un ambiente sicuro e confortevole:
- il monitor deve essere posto ad altezza leggermente inferiore rispetto agli occhi;
- lo schermo deve essere antiriflesso in modo da non riflettere la luce emessa dalle lampade che illuminano l'ambiente;
- la luce delle finestre non deve essere indirizzata sullo schermo;
- la tastiera deve avere una posizione in modo da non affaticare le braccia, la sedia ergonomica è inclinabile e regolabile in altezza ed ha lo schienale alto;
- il mouse deve avere una forma per adattarsi alla mano in modo da non affaticare il polso, con eventuale uso di un tappetino;
- la schiena deve essere diritta e le gambe ad angolo retto con eventuale uso di uno sgabello poggiapiedi;
- gli avambracci devono essere orizzontali sulla scrivania.
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Altre semplici regole riguardano le modalità di lavoro e l'organizzazione del tempo:
- stirarsi regolarmente;
- variare i compiti da svolgere in modo da essere costretti a muoversi, evitando di sedere tutto il giorno nella stessa posizione;
- eseguire brevi attività che richiedono di camminare (per esempio, collocare la stampante lontano dal computer, in modo da doversi alzare per prendere i fogli, oppure archiviare la documentazione in un faldone);
- fare frequentemente brevi pause, per esempio una pausa di 15 minuti ogni due ore di attività;
- allontanare periodicamente lo sguardo dal monitor verso una distanza lontana per un rilassamento della vista.

Privacy

I moderni elaboratori elettronici consentono di raccogliere un numero praticamente illimitato di dati e informazioni. Tutti i dati e le informazioni raccolte possono essere memorizzati dall'elaboratore in archivi elettronici ai quali viene attribuito il nome di banche dati.
La banca dati può, naturalmente, raccogliere informazioni di qualunque natura: economica, medica, meteorologica, industriale, politica.
È quindi naturale che vengano memorizzati anche dati concernenti aspetti della persona che dovrebbero, al contrario, restare riservati.
I dati possono essere poi raccolti da banche dati tra di loro diverse ma collegate, rendendo possibile anche incroci tra i dati che producono ulteriori informazioni.
L'uso ampio e diffuso di archivi contenenti dati personali provoca maggiori rischi per il diritto alla riservatezza: per questo motivo le legislazioni comunitarie e nazionali hanno introdotto gli strumenti per garantire la tutela della privacy delle persone rispetto al trattamento di dati.
In Europa la disciplina della tutela alla riservatezza è stato affrontato a partire dalla Convenzione
Europea del 1981 e successivamente, con la Direttiva dell'Unione Europea 46 del 1995 "relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".
I Paesi membri hanno poi recepito le indicazioni nelle apposite leggi nazionali.
L'Italia ha attuato la direttiva comunitaria con la legge 675 del 1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
La legge nelle sue libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”.
Definisce inoltre le responsabilità dei titolari del trattamento dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
La persona, della quale sono raccolti i dati personali, deve essere preventivamente informata per
iscritto circa:
- le finalità e le modalità dei trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni elencate in precedenza,
Sono previsti i casi per i quali non è richiesto il consenso dell'interessato.
Ciò accade quando il trattamento:
- riguarda dati raccolti e detenuti in base a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- è necessario per l'esecuzione dì obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- è finalizzato unicamente a scopi dì ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
- è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità nel rispetto del codice di deontologia;
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni secondo le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
L'interessato a cui si riferiscono i dati personali ha diritto di:
- conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo;
- ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati raccolti, oltre che la cancellazione di quelli trattati in violazione della legge;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

Diritto d'autore

Le aziende che producono software devono evitare i danni economici derivanti dal fatto che un programma da loro acquistato o messo a punto possa essere liberamente copiato, utilizzato o venduto da persone non autorizzate.
Vengono quindi adottate misure per impedire o rendere non conveniente la copiatura dei pro- i grammi; inoltre nei contratti vengono inserite clausole volte a vietare all'utente di riprodurre programmi acquistati e di cederli a terzi. Le clausole contrattuali tuttavia vincolano soltanto i contraenti (il cliente e l'impresa che ha ceduto il software) e non offrono perciò alcuna protezione contro l'utilizzo e la riproduzione non autorizzati.
Inoltre nessun accorgimento tecnico appare infallibile e l'uso non consentito del software prodotto da altri (la cosiddetta pirateria del software) è diventato un fenomeno di notevoli dimensioni. Il Decreto legislativo 518 del 1992 attua la Direttiva 250 del 1991 "relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore"• con questo decreto la legge tutela il software punendo con pene severe chi abusivamente lo riproduce o, pur sapendo che si tratta di copie non autorizzate, lo
vende.
Il Decreto 518 introduce una serie di modifiche alla Legge 633 del 1941 riguardante il diritto d'autore e il diritto di riproduzione (copyright).
La nuova normativa sancisce la tutela del software sotto il profilo del diritto d'autore, al pari delle opere letterarie e musicali. All'art. 1 della legge, infatti, è stato aggiunto il comma: "sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie".
Con questo decreto viene sancito che essa copre anche il software come "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, e alla cinematografia"; "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte.
I diritti esclusivi comprendono il diritto alla:
- riproduzione in senso lato, ovvero coppia;
- traduzione;
- modifica in senso lato;
- distribuzione in qualsiasi forma, compresa la locazione.
Il problema del copyright si applica anche ai materiali disponibili nella rete Internet. In questo caso le violazioni del diritto d'autore riguardano:
copia non autorizzata di pagine Web;
duplicazione abusiva di software prelevato dalla rete;
scambio attraverso la rete di file musicali o multimediali protetti da copyright. In particolare è diventata di grande rilevanza la disciplina dei file musicali, anche perché attorno a questo settore gravitano importanti interessi economici e sociali. Essa trova notevoli implicazioni sotto il profilo del diritto d'autore, anche con riferimento alla Direttiva europea 29 del 2001.
In Italia le opere musicali sono protette dal diritto d'autore. La legge 633, più volte modificata e aggiornata, tutela le opere musicali in quanto opere dell'ingegno a carattere creativo. Tale tutela comporta vari diritti per l'autore sia di tipo morale che economico. In sostanza l'autore ha sull'opera un diritto totale.
La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è l'organo che ha come funzione istituzionale quella di tutelare il diritto d'autore provvedendo a far sì che a ogni sfruttamento dell'opera musicale corrisponda un equo compenso per l'autore. Presso la SIAE è stata istituita una apposita sezione, cosiddetta multimediale, alla quale è possibile richiedere le licenze che consentono l'uso via Web di brani musicali.
Tre diverse licenze autorizzano i content provider all'utilizzazione di file musicali con diritti e doveri diversi sia per gli utenti che per il titolare della licenza ottenuta:
- Streaming on demand: il titolare della licenza consente di selezionare contenuti permettendo all'utente il solo ascolto.
- Download: il titolare può consentire di scaricare file audio; in questo caso è come se l'utente acquistasse un diritto permanente nell'ascolto del file senza essere condizionato a connessioni o disponibilità del server da cui ha scaricato il file, Il file diventa di suo possesso e può gestirlo con le stesse modalità e diritti con cui usa un CD-ROM.
- Webcasting: in questo caso l'utente è sostanzialmente passivo nell'ascolto dei brani, perchè non vi è alcun intervento o selezione, si tratta di ascoltare brani esattamente come si fa con le normali trasmissioni radiofoniche.
Alla normativa vigente in materia di diritto d'autore stabilisce che è consentita la riproduzione di musica e video su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, senza quindi secondi fini (diffusione, vendita o distribuzione a qualsiasi titolo).
La frase "riproduzione privata per uso personale" presuppone che la copia sia fatta da un soggetto che è legittimo fruitore della copia stessa; al tempo stesso viene utilizzato il termine "riproduzione", cioè reali.

Fonte: Tecnologie informatiche
 
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Riferimento: Diritto e Informatica

@Keogh sei pregato di inserire la fonte di queste informazioni
 
Riferimento: Diritto e Informatica

Ottimo ripasso Complimenti :emoji_slight_smile: