Terremoto: Attivo Servizio Pratiche Perdita Beni, Traslochi e Depositi

Luca23d

Utente Guru
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1 Giugno 2008
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(ASCA) - L'Aquila, 21 ago - Sara' il servizio comunale Emergenza sisma e Ricostruzione a occuparsi dell'istruzione delle pratiche concernenti i contributi per la perdita dei beni nella casa crollata o comunque inagibile e per le spese sostenute per i traslochi e i depositi dei beni. Lo ha stabilito il sindaco Massimo Cialente, d'intesa con il direttore generale, Massimiliano Cordeschi. Le domande, pertanto, potranno essere presentate negli uffici posti al primo piano di via Rocco Carabba, 6, aperti tutti i giorni - sabato escluso - dalle 9 alle 11. Per quanto riguarda i beni - anche non registrati - distrutti o danneggiati (il provvedimento riguarda solo le case dichiarate E e che siano abitazioni principali), bisognera' riempire il modello allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio scorso, reperibile sui siti internet
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. Allo stesso andra' allegata un'autocertificazione sui danni, resa ai sensi del dpr 445 del 2000. Il tetto massimo del risarcimento sara' di 10.000 euro e non potra' essere cumulato con gli indennizzi per i danni subiti dalle attivita' produttive. Per il rimborso per i traslochi e il deposito dei beni (ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza n.3797) e' sufficiente una richiesta in carta semplice - nei prossimi giorni sara' predisposta una modulistica - allegando la documentazione fiscale, sia del trasloco che del deposito. Il tetto massimo rimborsabile e' di 5.000 euro. Il Comune effettuera' una verifica sulla congruita' degli importi richiesti. Al servizio in questione, che, come noto, si occupa anche dei contributi per la ricostruzione delle case, sono stati affidati anche i seguenti compiti. 1) Liquidazione dei contributi per i titolari di attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, per indennizzi ai danni delle strutture adibite allo svolgimento delle attivita' medesime (articolo 4 dell'ordinanza 3789 del 9 luglio). In questo caso puo' essere concesso un contributo pari al 70% dei danni subiti, con un importo massimo di 80.000 euro. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato all'ordinanza, unendo la documentazione prevista nell'ordinanza medesima, in particolare, la perizia giurata attestante l'entita' del danno; 2) Pagamento dei contributi alle imprese che avevano in costruzione o che avevano completato la realizzazione di alloggi, anche con accatastamento in corso. Il contributo, pari al 75% del costo sostenuto per le riparazioni con miglioramento sismico di ciascun alloggio, fino a un massimo di 30 mila euro per ogni unita' abitativa, viene riconosciuto a condizione che i lavori siano completati entro 6 mesi e gli alloggi siano destinati in vendita o in affitto esclusivamente alle famiglie con abitazioni principali distrutte o rese inagibili (articolo 5 dell'ordinanza 3789, successivamente modificato); 3) Attribuzione di un contributo ai proprietari di alloggi con esito ''A'', ''B'' o ''C'' concessi in locazione alla data del 6 aprile, allo scopo di riparare tali abitazioni con le prescrizioni e i limiti previsti per le seconde case, a condizione che rinnovino i contratti di affitto vigenti nel giorno del terremoto, per una durata non inferiore a 4 anni (articolo 7 dell'ordinanza n. 3803).

Fonte: Yahoo.